Superare sul piano del diritto del lavoro gli ostacoli che si frappongono sul cammino di chi soffre ma vuole mantenere il suo posto, è uno degli obiettivi dell’associazione M.I.Cro Onlus

Purtroppo, come rilevano i nostri esperti, il diritto del lavoro italiano si occupa della malattia dei dipendenti con l'ottica del datore di lavoro, la malattia cioè è vista come impedimento della prestazione lavorativa.

Ma la malattia, quando è cronica come nel nostro caso, ha bisogno di misure di tutela specifica, sia durante l'assenza che durante la presenza in servizio, una presenza "si badi" comunque, condizionata da disagi continui e duraturi riconducibili in senso lato alla disabilità.

In pratica attualmente un malato cronico sul posto di lavoro compete tutti i giorni con i colleghi sani e rischia persino il licenziamento, in questi casi il diritto del lavoro deve fare ancora molto.

 

Periodi e Retribuzioni

Periodi e retribuzioni previsti nei casi di assenza per malattia sono stabiliti dai Contratti Collettivi e pertanto possono presentare differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori dipendenti.

Per il settore del pubblico impiego, tutti i Ccnl disciplinano in maniera uniforme l’argomento.

La normativa prevede, per il dipendente assunto a tempo indeterminato, fino a 18 mesi (548 gg.) di assenza per malattia nell’arco degli ultimi 3 anni, fruibili sia in periodi diversi che ininterrottamente.

Per i primi 9 mesi è garantita la normale retribuzione, che viene decurtata del 10% per i 3 mesi successivi e del 50% per gli ulteriori 6 mesi. In caso di particolare gravità, si può fare richiesta di ulteriori periodi di assenza, fino a 18 mesi, durante i quali non è prevista alcuna retribuzione, ma è garantita esclusivamente la conservazione del posto di lavoro.


Per il personale assunto a tempo determinato, le disposizioni possono presentarsi molto differenziate, invece per il settore privato occorre fare riferimento ai rispettivi contratti.

 

Visite Fiscali

L'azienda o l'amministrazione di appartenenza possono disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia tramite l'Asl competente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

Il dipendente che durante l'assenza per malattia, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio dichiarato, deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

Il lavoratore assente per malattia, anche se dispone di autorizzazione a uscire da parte del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi documentati, è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.


Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638, in caso di assenza, senza giustificato motivo, dal domicilio indicato all'amministrazione per il controllo durante le fasce orarie, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo.